Le Associazioni Turistiche Pro-Loco
PERCHE’ LE PRO LOCO?
Fra le associazioni non profit operanti nel turismo italiano il ruolo e la funzione delle Pro-Loco sono sempre stati, per unanime ammissione, di fondamentale importanza sia per la loro funzione educativa - formativa nella creazione di una coscienza civica, sia per la loro opera di sensibilizzazione al turismo mediante la qualificazione della ricettività e la tutela del nostro patrimonio naturale e paesaggistico.
Per essere più precisi potremo definire Pro Loco un’associazione territoriale di volontariato, di interesse pubblico, democratica ed apatica, senza scopo di lucro, volta alla promozione e alla tutela delle località su cui insiste, alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali al miglioramento delle caratteristiche e delle condizioni per lo sviluppo turistico e sociale delle stesse.
Le associazioni Pro-Loco, scaturite dalle necessità dei cittadini e degli operatori turistici per tutelare e migliorare la qualità della loro vita nella propria località, costituiscono una realtà “antica” del nostro ordinamento; le origini storiche delle stesse risalgono alla fine dell’Ottocento, epoca in cui sorgono alcuni comitati cittadini che adottano come denominazione la semplice preposizione “Pro” davanti al nome della località in cui operano. Il “Pro” della denominazione va interpretato come impegno a favore della località di riferimento, con finalità di promozione turistica e culturale diretta unicamente alla valorizzazione del territorio.
STORIA DELLE PRO LOCO
La prima testimonianza riguardante le Pro-Loco risale al 1881, anno in cui venne fondata la Società di Abbellimento di Pieve Tesino, quella che sarebbe poi diventata la prima associazione Pro-Loco italiana. Solo successivamente queste realtà iniziarono a diffondersi su tutto il territorio nazionale.
Un impulso rilevante al loro sviluppo venne dato, negli anni Venti, dall’Ente nazionale Italiano per il Turismo. Quest’ultimo si preoccupò di adattare queste associazioni alle condizioni italiane, tanto da delineare, addirittura, un organico piano d’azione secondo il quale ciascuna Pro-Loco, di cui avrebbero dovuto far parte gli esercenti e tutti gli interessati al turismo locale, avrebbe mantenuto piena autonomia pur agendo in coordinazione con il massimo Ente. Venne previsto, inoltre, che tutte le Pro-Loco sarebbero state raggruppate in federazioni regionali facenti capo ad una Pro- Regioni, composta da esperti di materie turistiche e da rappresentanti dei principali enti turistici nazionali.
Purtroppo il programma non venne mai attuato; le tendenze accentratrici dello Stato portarono all’istituzione, nel 1926, delle Aziende Autonome Cura, Soggiorno e Turismo che, dipendendo dal Ministero degli Interni, risultavano di più facile controllo.
Benchè in epoca successiva, nel 1936, il Ministero della Stampa e della Propaganda sollecitava gli Enti Provinciali al turismo a favorire l’istituzione delle Pro-Loco, i controlli e i vincoli posti a carico delle stesse, ne ritardarono notevolmente lo sviluppo.
Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale queste associazioni ripresero la loro costante proliferazione, fino a raggiungere il numero di milletrecento.
Nonostante ciò, dallo Stato non giunsero subito cenni positivi; scarsi sono stati infatti , per diverso tempo, i riconoscimenti a livello normativo, disattendendo nei fatti l’impegno operativo delle stesse.
Un primo riconoscimento sul piano legislativo si ebbe solo con la legge n.174 del 1958, recante “Modifiche delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero”, la quale prevedeva che nelle zone soggette all’imposta di soggiorno, ora abrogata, là dove non esistessero le Aziende Autonome, una parte dell’aliquota fosse devoluta alla Pro-Loco; la stessa legge prevedeva l’istituzione dell’albo nazionale delle Pro-Loco, che ha poi trovato pratica attuazione solo con il decreto ministeriale 7 gennaio 1965.
A seguito di questo “riconoscimento” le associazioni Pro-Loco hanno mutato la loro natura giuridica da realtà dell’associazionismo volontario a quella di associazioni private aventi rilevanza pubblicistica.
Di fronte ad un’integrazione libera dei consociati il diritto adotta quindi un sistema di regolamentazione assai fluida ed elastica, rimettendo la disciplina delle Pro-Loco alla piena autonomia dei soggetti, nei limiti naturali dei loro diritti di libertà.
La responsabilità della tenuta dell’albo venne poi trasferita, con il D.P.R. n.6 del 14 gennaio 1972, dallo Stato alle Regioni.
Detta iscrizione viene subordinata, di norma, alla costituzione dell’associazione per atto pubblico ed alla previsione statutaria di attività finalizzate alla valorizzazione turistica del territorio che, peraltro, deve essere suscettibile di essere conosciuto per i suoi aspetti caratterizzanti, sia strutturali che naturali. L’iscrizione all’albo è, altresì, subordinata alla democraticità dell’associazione ed alla capacità di sostenere l’azione sociale con le proprie entrate, benchè, in considerazione dei compiti di pubblico interesse, detta iscrizione costituisce conditio sine qua non per accedere a contributi e finanziamenti erogati dall’ente pubblico di riferimento.
L’impegno profuso negli anni da tali associazioni venne confermato dalla legge quadro sul turismo del 1983.
Con tale legge le associazioni Pro-Loco vennero ufficialmente strutturate nell’ambito dell’organizzazione turistica regionale. Infatti venne loro attribuito non solo il diritto di designare un rappresentante in seno alle Aziende di Promozione Turistica, ma addirittura si consentiva anche agli uffici di informazione promossi dalle Pro-Loco di assumere la denominazione di “IAT”, ossia la stessa denominazione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica istituiti dalle citate Aziende. In particolare, lo scopo dell’ultimo inciso era quello di ricondurre sotto un’unica denominazione, valida su tutto il territorio nazionale, omogenea ed immediatamente riconoscibile da qualsiasi utente, tutti gli organismi destinati ad operare nell’informazione ed accoglienza dei turisti, a prescindere dall’organo che ne espleti le attività caratteristiche.
Sulle indicazioni di questa sono nati i singoli ordinamenti regionali, che ne hanno interpretato i contenuti nelle maniere più diverse. Alcune realtà si sono poi distinte per essersi dotate di leggi specifiche in materia di associazioni Pro-Loco, altre hanno invece disciplinato la loro attività all’interno della più ampia normativa sull’organizzazione turistica.
Le Pro-Loco si possono considerare comunque, all’interno del settore turismo, espressione del pluralismo sociale in quanto capaci di coniugare i rapporti tra i pubblici poteri e le autonomie private; di cui rinveniamo importante richiamo nell’articolo 2 della legge n.135 del 2001.
La legge quadro del 2001 pone inoltre, tra i principi fondamentali dell’azione della Repubblica, la valorizzazione delle associazioni in parola. Per dette organizzazioni l’inserimento nell’articolo 1 della richiamata legge costituisce un importantissimo riconoscimento formale alla loro secolare attività.
SITUAZIONE ODIERNA
Per arrivare ai giorni nostri va detto che alcune delle più recenti normative regionali hanno peraltro ampliato la gamma delle attività che le Pro Loco possono espletare, non più limitate a quelle di valorizzazione e di promozione delle località di riferimento e di informazione dei turisti, ma che si estende fino a comprendere le iniziative più varie che vanno dalla commercializzazione dei prodotti turistici locali ad azioni di solidarietà sociale, da progetti di educazione ambientale al restauro ed alla gestione di patrimoni storico-monumentali.
L’intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione ed il conseguente nuovo assetto delle competenze Stato-Regioni, frutto dell’entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 2001, ha imposto, anche per il turismo, un complessivo ripensamento degli schemi sulla base dei quali l’interprete era abituato a ragionare nel contesto istituzionale precedente.
Nelle materie che, ai sensi del nuovo articolo 117 Cost., rientrano nella competenza legislativa residuale regionale, le norme statali vengono sostituite dalle nuove disposizioni delle Regioni che si appropriano degli spazi ora ad esse assegnati.
Tuttavia, proprio in ragione di tali nuove coordinate costituzionali di riferimento non ci si può sottrarre all’interrogativo se le Regioni siano o meno tenute a dare attuazione al principio di sussidiarietà.
La risposta che deve ritenersi negativa, richiede però di rinvenire la precisa collocazione assunta da tale principio nel quadro ordinamentale.
Dovrà poi valutarsi l’incidenza di tale principio negli ambiti interessati rispettivamente dalla gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica e dalle attività promozionali, di marketing turistico ed anche di commercializzazione dell’offerta turistica, ed, infine, dopo aver rintracciato alcune linee di tendenza emerse nelle più recenti legislazioni regionali, occorrerà indicare alcune possibili linee di sviluppo del rapporto tra pubblici poteri e soggetti privati in armonia con la connotazione assunta dal medesimo principio nel nostro ordinamento.

